I Comitati d’area sono istituiti ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. A ciascuno dei 14 Comitati afferiscono i Consiglieri eletti in rappresentanza dei professori ordinari, associati e dei ricercatori nelle rispettive aree disciplinari.
I Consiglieri delle componenti non elettive possono indicare, sulla base di criteri di affinità, il Comitato di cui intendono far parte; la loro assegnazione è disposta dal Presidente.
I Comitati svolgono attività preparatoria istruttoria e referente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio. I Comitati possono formulare proposte e, su questioni specifiche, di carattere interdisciplinare, posso operare in modo congiunto.