Ai sensi dell'art.11 del Regolamento sul funzionamento del CUN, nell'ambito del Consiglio possono essere istituite Commissioni con funzioni istruttorie e di studio su particolari questioni nonché commissioni per rispondere a mutate esigenze correlate all'esercizio delle attribuzioni del Consiglio. Il Presidente può altresì procedere, con proprio provvedimento, alla costituzione di Commissioni per questioni di particolare interesse e rilevanza, che presentino carattere d'urgenza, dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di istituzione ne determina scopo, composizione, modalità di funzionamento, durata.