Parere
Sessione n.254 del 03/09/2019

Parere del 04/09/2019

Istituzione della professione sanitaria del chiropratico ex art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che, analogamente a quanto previsto per le professioni sanitarie regolamentate in base alla legge n. 43 del 2006, il percorso formativo universitario per la figura del chiropratico debba essere un percorso triennale con laurea abilitante.

Il CUN altresì esprime apprezzamento per il coinvolgimento dell’organo nell’attuale fase, prevista nell’art. 7 della legge n. 3 del 2018 (recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizione per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”), di individuazione de “l’ambito di attività” e delle “funzioni caratterizzanti” la professione del chiropratico, e chiede di essere coinvolto nella individuazione degli ambiti di competenza di tutte le nuove professioni introdotte con la legge n. 3 del 2018.




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